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ECOBONUS 110%

Cos'è ?

Ecobonus 110%, contenuto nel Decreto Rilancio, prevede una detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di case private e condomini. In alternativa alle detrazioni, il Superbonus ti permette inoltre di scegliere cessione del credito o sconto in fattura.

Il bonus ti permette di ottenere una detrazione del 110% su due interventi, detti “trainanti“:

  • Coibentazione dell’edificio con cappotto termico (che copra almeno il 25% della superficie disperdente)
  • Coibentazione del tetto
  • Sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con impianti più prestanti o pompa di calore

Effettuando almeno uno di questi interventi, sarà possibile includere nel bonus altri lavori di riqualificazione energetica, detti “trainati“:

  • Sostituzione di serramenti ed infissi
  • Schermature solari
  • Installazione di caldaie a biomassa
  • Installazione di caldaie a condensazione di classe A
  • lavori di riqualificazione globale dell’edificio, che rispettino i requisiti specifici descritti sul sito ENEA.
  • Installazione di impianti fotovoltaici, inclusi gli accumulatori
  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
  • Abbattimento di barriere architettoniche

Per ottenere il Superbonus, l’edificio dovrà fare un salto di almeno due classi energetiche, certificate dall’attestato di prestazione energetica APE, redatto prima e dopo l’intervento.

A chi si rivolge

L'Ecobonus, è una fantastica opportunità sia per i privati che per i condomini che vogliono sfruttare l'occasione di migliorare l'efficienza energetica dell'immobile a costo zero. 

Inoltre gli interventi eseguiti forniranno pregio e valore all'immobile oltre che ad abbattere i costi di gestione.


Quali interventi posso detrarre?

La norma all’articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili:

  • Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.

  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

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